|
ACCATASTAMENTO FABBRICATI RURALI - INVITO
COMUNE DI GIULIANO TEATINO
AL FINE DI INFORMARE LA CITTADINANZA SULLA NORMATIVA STATALE CHE IMPONE GLI OBBLIGHI DI ACCATASTAMENTO, INVITO I CITTADINI INTERESSATI ALL’INCONTRO CHE SI TERRA’ MARTEDI 19 GIUGNO 2007 PRESSO IL CENTRO SOCIALE SAN ROCCO ALLE ORE 21.00
ALLO SCOPO SI INFORMA SUGLI OBBLIGHI DI LEGGE
ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI
I fabbricati iscritti al catasto terreni, per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano, in tutto o in parte, dichiarati, devono essere iscritti al catasto edilizio urbano entro il 30giugno 2007.
In tal caso non si applicano le sanzioni di legge.
Si informa, altresì, cha la Legge Finanziaria 2007 prevede che l’Agenzia del territorio, provveda (anche tramite informazioni da AGEA, Agenzia delle entrate, CCIAA e Comuni):
1) ad individuare i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto ;
2) a redigere ed a pubblicare un elenco dei fabbricati soggetti ad accatastamento.
Tale elenco, del quale questo Comune avrà cura di assicurare la massima divulgazione appena in possesso, costituirà a tutti gli effetti richiesta ai titolari dei diritti reali sui fabbricati individuati per presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale, ai sensi del regolamento di cui al Decreto Min.Fin. n. 701/1994.
Se i titolari del fabbricato individuato non ottemperano alla richiesta, entro novanta giorni dalla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato di disponibilità degli elenchi dei fabbricati, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvederanno direttamente con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto, e a notificarne i relativi esiti.
Le rendite catastali dichiarate o attribuite produrranno effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione dello elenco di cui sopra. Verranno inoltre applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa per la mancata ottemperanza a detto obbligo di accatastamento. Si invitano pertanto i titolari di proprietà o di diritti reali su fabbricato ancora accatastato come fabbricato rurale a verificare la propria posizione, ricordando che i fabbricati che mantengono i requisiti di ruralità sono solo quelli che soddisfano contemporaneamente a tutte le seguenti condizioni:
FABBRICATI AD USO ABITATTIVO
a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto che a titolo di proprietà, affitto o ad altro titolo conduce il terreno cui l’immobile è asservito, semprechè tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritto al registro delle imprese, o dai familiari conviventi a loro carico, oppure da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a);
c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario;
d) il volume d’affari derivante da attività agricola del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
e) fabbricati ad uso abitativo censiti catastalmente nelle categorie A/1 ed A/8, ovvero aventi caratteristiche di lusso, non possono comunque essere riconosciuti rurali.
FABBRICATI AD USO STRUMENTALE ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA
a) I fabbricati in cui si svolgono le attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986;
b) costruzioni strumentali all’attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché fabbricati destinati all’agriturismo.
IL SINDACO
DORA DI CIANO
|





